Lo statuto

Lo Statuto
Aggiornamento secondo le decisioni dell’Assemblea Generale del 28 ottobre 2017.

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita una Associazione denominata: Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva SITCC. La sede è in Roma.

Art. 2 – OGGETTO
La SITCC non ha scopo di lucro. Promuove le attività che possano portare a un approfondimento degli aspetti clinici, teorici e applicativi dell’approccio cognitivo comportamentale ai problemi psicologici.
A tal fine la SITCC:
– svolge attività didattica, di ricerca, editoriale e informativa attraverso l’istituzione di corsi, la conduzione di studi, la pubblicazione di opere, elaborati, bollettini e rassegne;
– promuove la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori che si dedicano agli aspetti teorici, clinici e applicativi della psicoterapia cognitivo-comportamentale, svolgendo, anche attraverso convegni, congressi, conferenze, simposi, a carattere nazionale e internazionale, corsi, pubblicazioni editoriali e attività di formazione anche allo scopo di attuare quanto previsto dai programmi di educazione continua in medicina (attività formativa ECM permanente);
– stabilisce contatti e collaborazioni partecipando ad ogni iniziativa ritenuta utile al conseguimento dell’oggetto sociale.


Nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento di tutte le attività statutarie, l’Associazione e i suoi legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione dell’attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Fanno altresì eccezione a quanto previsto nel paragrafo precedente le attività che non siano in conflitto con l’oggetto specifico dell’Associazione.

Relativamente alle finalità dell’Associazione, sono espressamente escluse finalità, dirette o indirette, di tipo sindacale o di tutela sindacale dei propri associati ed è vietato per l’Associazione l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all’attività di formazione continua in medicina (ECM) che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate.

L’Associazione è obbligata a pubblicare l’attività scientifica svolta attraverso il proprio sito web, aggiornato costantemente.

L’Associazione è membro accreditato della European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Art. 3 – ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
Potranno essere ammesse all’Associazione le persone interessate agli scopi che l’Associazione si prefigge e che agiscono nello specifico campo della psichiatria, della psicoterapia e della psicologia.
L’acquisizione della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto.
Sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione e sulla qualifica del socio delibera il Comitato Direttivo a maggioranza.
I Soci sono distinti in cinque categorie:
a) Soci Aderenti: sono coloro che pur interessati agli scopi della associazione non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare Soci ordinari;
b) Soci Corrispondenti: sono coloro che stanno attuando un percorso formativo per diventare Soci Ordinari;
c) Soci Ordinari: laureati iscritti all’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli Psicologi o dei Medici quindi abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’associazione rappresenta e che abbiano completato come Corrispondenti un corso formativo in una scuola di psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) oppure che abbiano effettuato un periodo di training di almeno tre anni e di complessive quattrocento ore sotto la guida di due Soci Didatti che esprimano parere favorevole motivato, con una valutazione periodica durante il corso degli anni e superato un esame finale. In presenza dei requisiti suddetti l’ammissione dei Soci Ordinari avviene senza limitazioni;
d) Soci Didatti: possono divenire Soci Didatti i Soci Ordinari da almeno sei anni che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica nel perseguimento degli scopi societari.Per acquisire la qualifica a Socio Didatta i Soci Ordinari da almeno sei anni che hanno svolto un periodo di almeno quattro anni di co-didatta devono presentare domanda al Comitato Scientifico Didattico (CSD) allegando il Curriculum Vitae e il parere favorevole e motivato dei Soci Didatti con cui hanno svolto l’attività di co-didatta. Il CSD valuta il Curriculum sulla base di una griglia di criteri oggettivi ed esplicitati che misura l’attività didattica, editoriale, societaria e scientifica. Tale griglia viene rivista e aggiornata periodicamente dall’Assemblea dei Soci Didatti. Dopo la valutazione positiva del CSD, l’Assemblea dei Soci Didatti ratifica l’ammissione del nuovo Socio Didatta a meno che non ci sia l’opposizione motivata di almeno due Soci Didatti.
In tal caso il voto sull’ammissione del candidato sarà espresso a maggioranza dei presenti ma solo nella successiva Assemblea dei Soci Didatti.
I motivi della sospensione della nomina a Socio Didatta vengono comunicati al candidato dal Socio Didatta presentatore e il candidato ha il diritto all’accesso a tutti gli atti che lo riguardano.
Il mantenimento della qualifica di Socio Didatta è subordinato a un’attività scientifico-didattica e societaria conforme all’elenco dei criteri che i Soci Didatti debbono soddisfare per il mantenimento della qualifica stessa. Tale elenco è approvato e aggiornato dall’Assemblea dei Soci Didatti.
I Soci Didatti che avviano una qualsiasi attività Didattica o formativa per la quale richiedano il riconoscimento societario o che accettino un Didatta aggiunto in un training ne danno comunicazione scritta al CSD che provvederà, previa valutazione, a darne comunicazione all’interno della Società;
e) Soci Onorari: tale qualifica è attribuita a chi abbia acquisito particolari benemerenze per l’approccio cognitivo comportamentale.
Ogni Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, è tenuto a pagare le quote sociali di iscrizione e contribuzione che vengono stabilite dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo.
In via straordinaria il Comitato Scientifico e Didattico può proporre all’Assemblea dei Soci Didatti l’attribuzione della qualifica di Socio Ordinario a un iscritto che ne faccia richiesta e che possa documentare una pluriennale e qualificata esperienza nell’approccio terapeutico comportamentale e/o cognitivo.


Possono sostenere la SITCC, in qualità di Sostenitori, coloro che, pur interessati agli scopi della associazione, non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare Soci ordinari e quegli enti, istituti o associazioni che ne facciano specifica richiesta al Comitato Direttivo e che, ove ammessi, possano così avvalersi della dizione di “Sostenitore S.I.T.C.C.” per l’annualità nella quale hanno provveduto a fornire un sostegno in linea con i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 4 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Il socio perde tale qualità per dimissioni, decadenza, morosità, radiazione dall’Albo di appartenenza, esclusione. In quest’ultimo caso la decisione dovrà essere deliberata dalla Assemblea Generale a seguito di proposta motivata presentata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti e dalle quote di iscrizione e contribuzione dei Soci, di privati o di Enti pubblici nazionali e internazionali, all’uopo destinati nonché dai beni acquistati con tali entrate.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
1) L’Assemblea Generale
2) Il Comitato Direttivo
3) Il Presidente
4) Il Segretario
5) L’Assemblea dei Soci Didatti

6) Il Collegio dei Probiviri

7) Il Comitato Scientifico e Didattico

8) Le Sezioni Regionali

Le Sezioni Regionali operano mediante:

  • Assemblea Regionale
  • Comitato Direttivo Regionale
  • Rappresentante Regionale

Art. 7 – L’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio che parimenti sia in condizioni di intervenirvi e votare. Ogni associato potrà essere portatore al massimo di due deleghe.
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Comitato Direttivo, una volta all’anno – entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o in concomitanza con il Congresso Nazionale – per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
L’Assemblea Generale deve essere convocata mediante avviso da inviare per posta elettronica (o cartacea per i Soci che non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica) e pubblicazione sul sito dell’Associazione o su altri mezzi elettronici atti alla massima diffusione dell’evento, contenente l’indirizzo del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno, inviata agli associati non meno di dieci giorni liberi dalla data fissata; tale termine, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a cinque giorni.
Nell’avviso verrà pure indicata la data per la seconda convocazione, per l’eventualità che in occasione della prima l’Assemblea non potesse validamente costituirsi.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo; il Segretario del Comitato fungerà da Segretario dell’Assemblea.
L’Assemblea Generale delibera a maggioranza. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
In ogni caso, per le delibere attinenti alle modifiche statutarie, sarà necessaria la presenza e il voto della metà più uno degli associati per la prima convocazione e la maggioranza dei due terzi per la seconda convocazione purché partecipino all’Assemblea, di persona o per delega, almeno cento Soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, validamente prese, sono obbligatorie anche per gli associati dissenzienti o non intervenuti, esse risulteranno dal verbale della riunione, che verrà trascritto in apposito libro con le firme del Presidente e del Segretario.
Tenuto conto delle finalità scientifiche, nel settore della psicoterapia cognitivo-comportamentale, proprie dell’Associazione, i Soci Aderenti partecipano all’Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto.

Art. 8 – ATTRIBUZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale:
– nomina a scrutinio segreto i componenti del Comitato Direttivo;
– approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, unitamente alla relazione del Comitato Direttivo;– nomina a scrutinio segreto i componenti del Collegio dei Probiviri;
– determina le modifiche sulle quote annuali dei Soci su proposta del Comitato Direttivo;
– delibera sulla perdita della qualifica di socio per esclusione;
– delibera lo scioglimento dell’Associazione e la contestuale nomina dei liquidatori;
– delibera su quant’altro riservato alla sua competenza dal presente Statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Comitato Direttivo.

Art. 9 – COMITATO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da cinque membri che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17.
Per assicurare la continuità della gestione della Associazione, il Presidente uscente, se non rieletto come componente del Comitato Direttivo, partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo durante il suo primo anno di esercizio, senza diritto di voto.
Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente e il Segretario.

Art. 10 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo:

  • formula le direttive per i piani dell’attività dell’Associazione e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali;
  • approva il programma annuale di attività dell’Associazione e la relativa previsione di spesa;
  • predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e la relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (o in concomitanza con il Congresso Nazionale) e provvede, in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea, alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Associazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e degli incarichi retribuiti conferiti dalla SITCC nell’esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo;
  • delibera sull’ammissione dei nuovi Soci;
  • delibera sulla determinazione delle quote sociali da sottoporre all’Assemblea Generale;
  • delibera sull’ammissione dei Sostenitori e sull’ammontare delle loro contribuzioni annuali;
  • nomina al suo interno il Presidente e il Segretario;
  • convoca l’Assemblea Generale e l’Assemblea dei Soci Didatti;
  • approva le proposte di costituzione di Sezioni Regionali e convoca la prima Assemblea Regionale;
  • valuta le iniziative delle Sezioni regionali che non sono rivolte esclusivamente ai rispettivi Soci;
  • autorizza motivatamente l’assunzione di cariche in conformità a quanto previso dall’articolo 22;
  • delibera in genere su tutte le questioni inerenti la gestione dell’Associazione.

Il Comitato Direttivo, nel caso in cui venga a conoscenza di atti compiuti da parte di un Socio che contrastino con gli impegni assunti con la propria iscrizione alla Associazione (nell’ambito della sua specifica qualifica societaria) o che comunque possano recare nocumento all’immagine della Associazione stessa, può in relazione alla gravità dei comportamenti in oggetto:
a – formulare un richiamo formale nei confronti del Socio diffidandolo dal proseguire e/o ripetere i comportamenti sottoposti a giudizio;
b – richiedere al Socio di rettificare/smentire pubblicamente dichiarazioni o atti da lui intrapresi;
c – deferire il Socio al Collegio dei Probiviri.
Il Comitato Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente e al Segretario o ad altri consiglieri; non possono tuttavia essere delegate le attribuzioni di cui ai punti 2 e 3, nonché le attribuzioni riguardanti i punti a, b e c del precedente paragrafo. I rapporti del Comitato Direttivo con le Sezioni Regionali sono curati da uno o più componenti dello stesso Comitato Direttivo a ciò appositamente delegato/i.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente mediante posta elettronica a ciascun consigliere, contenente l’indirizzo del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi non meno di cinque giorni liberi dalla data fissata; tale termine, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a un giorno. Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Comitato Direttivo si intenderà riunito presso la sede dell’Associazione.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo debbono essere approvati dal Comitato stesso e trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 11 – RAPPRESENTANZA
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente. La rappresentanza legale può essere attribuita anche ad altri componenti del Comitato Direttivo nei limiti dei poteri ad essi delegati.

Art. 12 – IL PRESIDENTE
Il presidente sovraintende all’attività sociale dando esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo e compiendo tutti gli atti che rientrano nell’ordinaria amministrazione.

Art. 13 – IL SEGRETARIO
Il Segretario ha il compito di assicurare la continuità operativa dell’Associazione predisponendo e curando lo svolgimento dei programmi, il coordinamento delle iniziative e l’attuazione delle deliberazioni degli organi deliberanti.

Art. 14 –ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio deve essere redatto, a cura del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo dell’esercizio e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

Art 15 – COMITATO SCIENTIFICO E DIDATTICO
Il Comitato Scientifico e Didattico è formato da tre Soci Didatti, nominati dal Presidente su designazione dell’Assemblea dei Soci Didatti. Il Comitato Scientifico e Didattico esprime ove richiesto dallo Statuto, o, ove richiesto con decisione dall’Assemblea dei Soci Didatti, la valutazione preliminare istruttoria per gli atti di competenza dell’Assemblea dei Soci Didatti. Il parere motivato del Comitato Scientifico e Didattico non è vincolante per le successive decisioni.
Il Comitato Scientifico e Didattico raccoglie dalla Segreteria della Società le informazioni necessarie a verificare l’effettivo mantenimento della qualifica di Socio Didatta; in caso di rilevato inadempimento di tali obblighi, ne fa relazione all’Assemblea dei Soci Didatti per le opportune azioni.Inoltre, il Comitato Scientifico e Didattico verifica e controlla in generale la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI DIDATTI
a) L’Assemblea dei Soci Didatti è costituita dai Soci Didatti e dai membri del Comitato Direttivo in regola con il pagamento delle quote sociali;
b) L’Assemblea dei Soci Didatti si riunisce in via ordinaria in occasione dell’Assemblea dei Soci ed ogni qualvolta il Comitato Direttivo o il Comitato Scientifico Didattico ne ravvisino la necessità o almeno un terzo dei Soci Didatti ne faccia richiesta ed è convocata con le medesime modalità previste per l’Assemblea Generale
c) Ogni Socio Didatta ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio Didatta che parimenti sia in grado di parteciparvi. Ogni Socio Didatta può essere portatore al massimo di due deleghe.
d) L’Assemblea dei Soci Didatti è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal membro più anziano per età; il verbale è redatto dal Segretario del Comitato Direttivo su apposito registro o da un membro del Comitato Scientifico e Didattico in sua assenza;
e) L’Assemblea dei Soci Didatti delibera a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione;
f) L’Assemblea dei Soci Didatti ratifica l’accoglimento delle domande a Socio Didatta che sono state precedentemente valutate positivamente dalla CSD secondo le modalità indicate dall’art. 3 d);
g) L’Assemblea dei Soci Didatti delibera su quanto di sua competenza vale a dire la promozione e il miglioramento di qualità dell’attività scientifica e culturale della Società. A tale scopo promuove il confronto sulla didattica tra le varie scuole garantendo la qualità della formazione; promuove progetti di ricerca nell’ambito del cognitivismo clinico e diffonde i lavori scientifici più significativi; supervisiona e garantisce, insieme al Comitato Scientifico e Didattico, la qualità dell’attività editoriale e culturale dell’Associazione. Per svolgere più efficacemente tali compiti può articolarsi in gruppi di lavoro operativi cui l’Assemblea dei Soci Didatti può delegare esplicitamente dei compiti specifici anche per l’aspetto decisionale.

Art. 17 – CARICHE STATUTARIE
Tutte le cariche statutarie non possono essere rinnovate per più di due mandati consecutivi.Tutte le cariche statutarie non sono retribuite, ma danno diritto al rimborso delle spese sostenute se approvato dal Comitato Direttivo.
I legali rappresentanti e i componenti del Comitato Direttivo non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’Associazione.

Art. 18 – SEZIONI REGIONALI
L’Associazione si articola in Sezioni Regionali che siano composte da almeno cinque Soci di cui almeno due che abbiano completato il Training.
Le proposte di costituzione di Sezioni Regionali devono essere approvate dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo, su richiesta dei promotori, convoca la prima Assemblea Regionale che eleggerà un Comitato Direttivo Regionale secondo le procedure stabilite dagli appositi articoli.
Affinché la Sezione risulti regolarmente costituita il Rappresentante Regionale dovrà inviare al Comitato Direttivo Nazionale: il programma di attività della Sezione secondo quanto deliberato dalla Assemblea Regionale e il bilancio preventivo per il primo anno di attività.
Le Sezioni Regionali si impegnano a sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo ogni iniziativa che non sia rivolta esclusivamente ai propri associati.
Ogni Sezione Regionale è articolata in:
1. Assemblea Regionale;
2. Comitato Direttivo Regionale;
3. Rappresentante Regionale;
L’Assemblea Regionale è composta da tutti i Soci iscritti in quella regione ed è convocata dal Rappresentante Regionale almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Comitato Direttivo Regionale lo ritenga necessario o almeno il 20% dei soci della Sezione ne avanzi richiesta al Rappresentante Regionale.
Le convocazioni vengono fatte tramite posta elettronica o cartacea inviate almeno 15 giorni prima della data della riunione e devono recare l’ordine del giorno della medesima. L’Assemblea Regionale si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti alla Sezione, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
Sono funzioni dell’Assemblea Regionale:
1) deliberare sulle linee generali di attività della Sezione Regionale e sulla struttura del conto preventivo per l’anno successivo;
2) eleggere il Comitato Direttivo Regionale con votazione a scrutinio segreto. La partecipazione e il diritto di voto sono disciplinati dalle medesime regole previste per l’Assemblea Generale Nazionale.
3) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale della Sezione e il resoconto della attività del Comitato Direttivo Regionale.
Il Comitato Direttivo Regionale è composto di tre membri eletti dall’Assemblea Regionale secondo le modalità precedentemente stabilite, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni quattro mesi.
Il primo degli eletti assume la carica di Rappresentante Regionale. I componenti del Comitato Direttivo Regionale non sono eleggibili per più di due volte consecutive; le cariche nel Comitato Direttivo Regionale sono incompatibili con l’appartenenza al Comitato Direttivo Nazionale.
Sono funzioni del Comitato Direttivo Regionale:
1. promuovere e organizzare le attività della Sezione, attuando le indicazioni programmatiche della Assemblea Regionale;
2. formulare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale della Sezione;
3. redigere un verbale di ogni riunione inviandone copia al Comitato Direttivo Nazionale e pubblicandone un estratto sul sito web nazionale e/o regionale dell’Associazione.
Il Rappresentante Regionale:
1) stabilisce, al momento della sua nomina, la sede della Sezione;
2) rappresenta ufficialmente la Sezione nei confronti degli organi Nazionali della SITCC, e cura la comunicazione tempestiva di ogni iniziativa al Comitato Direttivo Nazionale;
3) convoca e presiede il Comitato Direttivo Regionale;
4) convoca e presiede l’Assemblea Regionale;
5) è responsabile della attuazione delle decisioni della Assemblea Regionale e del Comitato Direttivo Regionale.
A ciascuna Sezione Regionale spetta un contributo pari ad una percentuale compresa fra il 50 e il 30 per cento della quota sociale versata da ciascun socio appartenente alla stessa Sezione. Il Comitato Direttivo Nazionale decide all’inizio di ogni anno la percentuale, inclusa tra il 50 e il 30 per cento, da attribuire a ciascuna Sezione Regionale. Ogni socio ha diritto di chiedere al Comitato Direttivo Nazionale finanziamenti per attività scientifico-culturali.
Fanno parte di ciascuna Sezione Regionale regolarmente costituita tutti i soci SITCC ivi residenti. I soci che risiedono in una Regione diversa da quella nella quale operano stabilmente possono optare per quest’ultima, previa comunicazione scritta dell’opzione al Comitato Direttivo Nazionale, al Rappresentante della Regione per la quale si opta e a quello della propria Regione di residenza.
I soci che intendono svolgere attività a nome SITCC in una Regione diversa a quella di loro appartenenza sono tenuti ad informare, con almeno 60 giorni di anticipo, il Comitato Direttivo della Regione ospitante.

Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri nominati dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto su una rosa di nomi proposti dall’Assemblea medesima tramite il Presidente. Ove un membro del Collegio, per giustificati motivi, rinunci alla nomina anche dopo averla accettata, si provvede alla sua sostituzione nelle stesse forme della nomina. L’attività del Collegio è limitata e subordinata alle controversie ad esso sottoposte nelle forme di rito.
L’incarico dei Probiviri ha durata triennale ed è rinnovabile nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 17.
L’incarico di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Agli eventuali rimborsi delle spese relative all’attività del Collegio si provvede ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 20 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Socio che violi le norme dello Statuto o del Regolamento, che commetta scorrettezze deontologiche o che non ottemperi alle decisioni legittime degli organi sociali o che, ove formalmente richiamato, persista senza giustificazioni nel disattendere gli obblighi assunti con la propria adesione alla Associazione è deferito al Collegio dei Probiviri.
Parimenti può adire tale giudizio un Socio che abbia subìto un torto a causa di decisioni illegittime, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, prese dagli organi sociali.
Sono escluse dalla competenze del Collegio le controversie in materia di quote sociali nonché quelle attinenti all’attribuzione delle qualifiche sociali.
La Decisione di adire il Collegio dei Probiviri può essere assunta dal Comitato Direttivo, secondo quanto previsto dall’art. 10, o può essere proposta da un Socio o da un organo societario mediante domanda scritta e motivata al Presidente della Associazione. In quest’ultimo caso il Presidente, entro il termine perentorio di 60 giorni, esperisce quanto è in suo potere per rimuovere il fatto che ha causato la domanda. Trascorso tale termine è obbligato alla immediata trasmissione integrale della domanda al Collegio dei Probiviri, accompagnata da una propria relazione motivata, dandone contestuale notizia a tutte le parti interessate a mezzo lettera raccomandata o messaggio di Posta Elettronica Certificata.
Il Collegio dei Probiviri istruisce la pratica, sente le parti, valuta i mezzi di prova, decide sulla controversia; ove necessario stabilisce con decisione vincolante quali atti e da chi debbano essere compiuti per la salvaguardia dell’immagine e della dignità della Associazione. Qualora le decisioni del Collegio comportino la proposta di esclusione del Socio dalla Associazione, il Collegio provvede alla trasmissione del relativo verbale al Presidente perché provveda ad inserirlo all’ordine del giorno della Assemblea Generale.
Tutti gli atti del Collegio hanno forma scritta e sono redatti in appositi verbali sottoscritti da tutti i membri; il verbale deve contenere la motivazione della decisione.
Il Collegio dei Probiviri prende le proprie decisioni secondo il diritto e a maggioranza dei suoi membri.

Art. 21 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di due terzi dei Soci in prima convocazione e dei due terzi dei presenti in seconda convocazione purché partecipino all’Assemblea, di persona o per delega, almeno cento Soci. Contestualmente l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 22 – REGOLAZIONE DEGLI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE
Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nell’Associazione non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con l’Associazione, salvo autorizzazione motivata del Comitato Direttivo. Nel caso in cui un membro del Comitato Direttivo si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non partecipa alla relativa deliberazione.


ATTO COSTITUTIVO
Repertorio n. 452010 Raccolta n. 7895
Costituzione di Associazione
Repubblica Italiana
L’anno millenovecentosettantadue, il giorno trenta del mese di Dicembre
30 dicembre 1972
in Roma, Via Barberini, n. 29.
Avanti a me Avv. Arnaldo Vigna Taglianti, coadiutore, giusta delibera consiliare del 13 ottobre 1972 del Dott. Salvatore Albano notaio in Valmontone, con recapito in Roma, Via Barberini, n. 29, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dai comparenti e con il mio consenso e d’accordo tra loro.
Sono presenti i Signori:
– Liotti Giovanni, nato a Tripoli il 27 marzo 1945 e domiciliato a Roma, Via Sartorio, 8.
– Giudano Vittorio Filippo, nato a Roma il 14 agosto 1944 e domiciliato a Roma, Via Benedetta, 18.
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) I comparenti costituiscono un’associazione non avente fine di lucro, denominata “Società Italiana di Terapia del Comportamento” (“Italian Association Of The Behavioural Therapy”), con sede a Roma attualmente presso l’Istituto di Psichiatria in Viale dell’Università, n. 30.
Art. 2) L’associazione ha lo scopo di applicare, diffondere e tutelare i principi e le tecniche della Terapia del Comportamento.
Art. 3) Per quanto riguarda l’organizzazione, la rappresentanza, partecipazione ed iscrizione dei soci, i comparenti dichiarano che l’associazione stessa sarà regolata dallo Statuto composto di n. 16 articoli, che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, che approvano, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante.
Art. 4) L’associazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto di almeno quattro membri, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile; il tutto come agli articoli relativi del citato Statuto.
Art. 5) In sede di prima assemblea viene determinato in quattro il numero dei componenti del primo Comitato Direttivo, di cui vengono nominati membri i Signori: Guidano Dott. Vittorio Filippo, Liotti Dott. Giovanni, Tamburello Dott. Antonino, Vella Prof. Gaspare.
Art. 6) La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2001 ed è rinnovabile.
Art. 7) La rappresentanza legale dell’associazione spetta al Presidente e al Direttore.
Art. 8) Il patrimonio dell’associazione è composto dalle quote di iscrizione e contribuzione dei soci, di privati o di Enti Pubblici, nazionali e internazionali, dai proventi di iniziative sociali e dai beni acquistati con tali entrate.
Art. 9) Per tutto quanto non previsto nell’allegato Statuto, i comparenti si rimettono alle disposizione del Codice Civile in materia.
Art. 10) Le spese del presente atto e conseguenziali tutte sono a carico dell’associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato e confermato.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia consta l’atto di un foglio bollato, di cui occupa due facciate intere e quanto fin qui della terza.
Giovanni Liotti
Vittorio Filippo Guidano
Arnaldo Vigna Taglianti
Registrato a Velletri il 18 Gen 1973
al N. 673 Mod. I Vol. 179

Loading…